Patto infermiere cittadino

12 maggio 1996

Io infermiere mi impegno nei tuoi confronti a:

PRESENTARMI al nostro primo incontro, spiegarti chi sono e cosa possa fare per te.

SAPERE chi sei, riconoscerti, chiamarti per nome e cognome.

FARMI RICONOSCERE attraverso la divisa e il cartellino di riconoscimento.

DARTI RISPOSTE chiare e comprensibili o indirizzarti alle persone e agli organi competenti.

FORNIRTI INFORMAZIONI utili a rendere più agevole il tuo contatto con l'insieme dei servizi sanitari.

GARANTIRTI le migliori condizioni igieniche e ambientali.

FAVORIRTI nel mantenere le tue relazioni sociali e familiari.

RISPETTARE il tuo tempo e le tue abitudini.

AIUTARTI ad affrontare in modo equilibrato e dignitoso la tua giornata supportandoti nei gesti quotidiani di mangiare, lavarsi, muoversi, dormire, quando non sei in grado di farlo da solo.

INDIVIDUARE i tuoi bisogni di assistenza, condividerli con te, proporti le possibili soluzioni, operare insieme per risolvere i problemi.

INSEGNARTI quali sono i comportamenti più adeguati per ottimizzare il tuo stato di salute nel rispetto delle tue scelte e stile di vita.

GARANTIRTI competenza, abilità e umanità nello svolgimento delle tue prestazioni assistenziali.

RISPETTARE la tua dignità, le tue insicurezze e garantirti la riservatezza.

ASCOLTARTI con attenzione e disponibilità quando hai bisogno.

STARTI VICINO quando soffri, quando hai paura, quando la medicina e la tecnica non bastano.

PROMUOVERE e partecipare ad iniziative atte a migliorare le risposte assistenziali infermieristiche all'interno dell'organizzazione.

SEGNALARE agli organi e figure competenti le situazioni che ti possono causare danni e disagi.

Legge 26 Gennaio 99 n. 42

Con questa legge viene abrogato il "mansionario", la professione infermieristica cessa di essere "ausiliaria" e diventa professione sanitaria tout court, viene sancito che il campo proprio di attività dell'infermiere è dato dalla formazione universitaria e dalla formazione post-base , dal profilo professionale e dal codice deontologico.

Disposizioni in materia di professioni sanitarie (LEGGE 26/02/99 n° 42)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Definizione delle professioni sanitarie)

1. La denominazione ''professione sanitaria ausiliaria'' nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonchè in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione ''professione sanitaria''.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V, (mansionario) il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonchè degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Art. 2.
(Attività della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie)

1. Alla (...) le Federazioni predette.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ''sugli elenchi telefonici'' sono aggiunte le seguenti: '', sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie'';
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: ''3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità'';
c) all'articolo 3, comma 1, le parole: ''sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221'';
d) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: ''sugli elenchi telefonici'' sono inserite le seguenti: ''e sugli elenchi generali di categoria'';
e) all'articolo 5, comma 4, le parole: ''sono sospesi dall'esercizio della professione sanitaria per un periodo da due a sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221'';
f) all'articolo 5, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: ''5-bis. Le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dalla regione per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici. 5-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità'';
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente: ''Art. 9-bis - 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 nonchè le strutture sanitarie di cui all'articolo 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente''.

Art. 4.
(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nè degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base per i profili professionali di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1999

SCALFARO

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Legge 8 Gennaio 2002 n. 1

LEGGE 8 GENNAIO 2002 N° 1

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 8 del 10.1.2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 gennaio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Sirchia, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 824):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro della salute (Sirchia) il 12 novembre 2001.
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita), in sede referente, il 12 novembre 2001 con pareri delle commissioni 1a, 5a, 6a, 7a, 11a e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 13 novembre 2001.
Esaminato dalla 12a commissione il 21, 28 novembre 2001, il 4, 11 dicembre 2001.
Esaminato in aula l'11 dicembre 2001 e approvato il 12 dicembre 2001.
Camera dei deputati (atto n. 2104):
Assegnato alle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), in sede referente, il 14 dicembre 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VII e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali) il 15 e 17 dicembre 2001.
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 19 dicembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 824-B):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita), in sede referente, il 20 dicembre 2001 con pareri delle commissioni 1a e 5a.
Esaminato dalla 12a commissione il 20 dicembre 2001.
Esaminato in aula ed approvato il 21 dicembre 2001.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402

All'articolo 1, comma 1: all'alinea, le parole: "e le Aziende ospedaliere" sono sostituite dalle seguenti: ", le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo";
alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001";
alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1º settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".
All'articolo 1, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre il 31 dicembre 2003, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".
All'articolo 1, comma 2: dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,";
dopo le parole: "infermieri dipendenti" sono inserite le seguenti: "in forza di un contratto con l'azienda";
le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorche' resa all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorche' rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL".
All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".
All'articolo 1, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria, fatte salve le competenze gia' attribuite alle professioni sanitarie disciplinate dalle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, nonche', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonche' i principi per la composizione della commissione
esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".
All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente" e' soppressa.
All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".
All'articolo 1, comma 10, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26
febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, e i diplomi di assistente sociale sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione
post-base di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle universita'".
All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: "10-bis. Le Aziende unita' sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attivita' sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1.
10-ter. Il Ministro della salute puo' autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione".
All'articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" e' soppressa.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".
Art. 1-ter. - (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".

Profilo professionale dell'infermiere

Profilo professionale dell’Infermiere


Art. 1
1. E' individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo:
l'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere:
a. partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b. identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c. pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d. garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;
e. agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f. per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g. svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero - professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.
5. La formazione infermieristica post - base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze
cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:
a. sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b. pediatria: infermiere pediatrico;
c. salute mentale - psichiatria: infermiere psichiatrico;
d. geriatria: infermiere geriatrico;
e. area critica: infermiere di area critica.
6. In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del Ministero della sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.
7. Il percorso formativo viene definito con decreto del Ministero della sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l'esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni
di fatto.
Art. 2
1. Il diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.