Gli Ordini provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi come Collegi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50) e dalla legge 3/2018 come Ordini.
Gli Ordini provinciali, ai sensi della legge 3/2018, tra l’altro
- promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
- verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale;
- provvedono all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e il Consiglio Direttivo propone all’approvazione dell’assemblea degli iscritti il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la tassa annuale, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.
In Italia gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono 102: i primi, come Collegi, si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049), i più “giovani” sono quelli di Fermo, Carbonia-Iglesias istituiti nel 2011.
Sono Organi dell’Ordine:
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Le Commissioni di albo
- Il Collegio dei revisori dei conti
L’organo di governo dell’Ordine è il Consiglio direttivo, che si rinnova, come gli altri organi, ogni quadriennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. Ai sensi della recente Legge 3/2018 i componenti del Consiglio (che in genere saranno rinnovati nel 2020) variano da 7 componenti se gli iscritti all’albo non superano il numero di 500, da 9 componenti se gli iscritti all’albo superano il numero di 500 ma non i 1500, da 15 componenti se gli iscritti all’albo superano il numero di 1.500.
Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.