LINEE GUIDA PER LA MIGLIORE GESTIONE DELL’ESAME DI LINGUA ITALIANA
1. La normativa di riferimento è costituita da:
a) art. 50.8bis d.P.R. 394/99 per i cittadini non comunitari ai sensi della quale, ove il sanitario non si iscriva all’Albo entro due anni dal decreto di
riconoscimento del titolo, questo perde efficacia.
b) art. 7 d. lgs. 206/07 per i cittadini provenienti dalla UE.
2. Per l’iscrizione all’Albo, com’è noto, è poi necessario avere sostenuto e superato un esame che certifichi:
1) la conoscenza della lingua italiana (per tutti indifferentemente);
2) la conoscenza della normativa Italiana relativa all’esercizio professionale (solo per coloro che provengono da Paesi extra UE).
Per quanto concerne l’esame di italiano, e più in generale per tutte le operazioni collegate con il riconoscimento dei titoli stranieri, è anzitutto opportuno che ogni Collegio faccia anzitutto riferimento al sito web del Ministero, presso il quale è reperibile anche la modulistica di riferimento per il riconoscimento del titolo.
Va altresì ricordato che lo standard minimo richiesto per la conoscenza della lingua è il B.2.
3. Da verifiche fatte presso i Collegi che hanno regolamentato l’esame, conformemente alla legge, l’esame consta di due prove:
A) Una prova scritta e comunque tendente ad accertare le facoltà e capacità di comprensione ed espressione della parola scritta:
- ascolto e comprensione di un testo;
- lettura e comprensione, con eventuale completamento di un testo;
- composizione di un piccolo testo attinente l’attività professionale
B) Una prova orale e comunque tendente ad accertare le facoltà e capacità di comprensione della parola espressa a voce:
- Per tutti gli infermieri stranieri, è necessario un colloquio che accerti la padronanza della lingua italiana;
- Ai sensi della normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori, solo per gli infermieri non comunitari, il colloquio tenderà anche a verificare la conoscenza della normativa relativa l’esercizio professionale infermieristico.
Le concrete modalità di scelta delle modalità d’esame saranno determinate dal docente di italiano (v. infra).
4. Quanto alla Commissione, è necessaria la presenza di un docente di italiano, oltre che del Presidente del Collegio e di un altro membro con funzioni di verbalizzatore. In caso di esami particolarmente affollati nulla osta all’estensione della Commissione, sempre in numero dispari (5 o 7), e all’aggiunta di un ulteriore docente di italiano.
5. L’esame non può essere ripetuto prima che siano trascorsi tre mesi dal precedente.
È consigliabile prevedere, nel modulo di iscrizione all’esame, una apposita autocertificazione con la quale si dichiari che non è mai stato sostenuto esame di italiano ovvero che sono trascorsi più di tre mesi dal precedente, non superato.
È invece ammissibile che, superato l’esame in un Collegio, si scelga poi di iscriversi in un altro: l’importante, trattandosi di idoneità e non di posto a concorso, è che sia stata adeguatamente valutata la conoscenza dell’italiano nei termini di cui sopra.
6. Nessuna disposizione, inoltre, impedisce che più Collegi provinciali, nell’ottica della riduzione di costi, organizzino e gestiscano esami di italiano unificati. Si raccomanda, peraltro, la presenza di entrambi i Presidenti nella Commissione, atteso il ruolo di garante che la legge richiede al Presidente per affari del suo Collegio, onde evitare rischi di contenzioso.
7. Si raccomanda, infine, la massima attenzione alle presenti linee guida, stante la delicatezza delle questioni connesse con profili di particolare importanza, come il diritto al lavoro o quello alla libera circolazione.