REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL’ALBO
DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI PALERMO
Art. 1 – disposizione generale
Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle facoltà e prerogative di legge, è responsabile della compilazione, mantenimento e conservazione dell’Albo provinciale.
Art. 2 - requisiti
I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sono:
a) la cittadinanza italiana, salvo quanto stabilito per i cittadini stranieri provenienti da paesi UE o non provenienti da paesi UE;
b) il pieno godimento dei diritti civili;
c) il possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermiere, infermiere pediatrico e assistente sanitario, rilasciato , secondo le leggi vigenti ovvero resi legali in Italia a seguito delle procedure di legge;
d) la residenza ovvero il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio, salvo quanto stabilito per i cittadini stranieri non provenienti da paesi dell’Unione Europea.
Art. 3 – obbligo di aggiornamento
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo procede alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alla verifica delle variazioni intervenute nel corso dell’anno.
Entro il successivo mese di febbraio copia dell’Albo è rimessa, in formato elettronico a mezzo di PEC, alle Autorità ed Istituzioni indicate dalla legge.
Sul sito del Collegio vengono pubblicati i dati riferiti a nome, cognome, data di nascita, Collegio d’iscrizione e anno, Albo di appartenenza ed eventuali altri titoli professionali.
Il Consiglio direttivo tiene costantemente aggiornato l’Albo nazionale.
Art. 4 – modalità di redazione, dati risultanti dall’Albo e loro rilevanza
L’Albo è formato in ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati:
- nome
- cognome
- data di nascita
- cittadinanza
- domicilio professionale o residenza
- indirizzo mail PEC e, se richiesto, indirizzo mail ordinario
- data di deliberazione dell’iscrizione all’Albo
- titolo per l’iscrizione
- numero progressivo corrispondente al numero d’ordine dell’scrizione all’Albo provinciale
- a richiesta dell’interessato, l’indicazione che l'iscritto ha manifestato la volontà di non ricevere informazioni pubblicitarie e/o commerciali e che ogni violazione od abuso potrà essere perseguito a norma di legge.
L'anzianità dell’iscritto è graduata secondo la data delle deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, residualmente, dell'età.
Art. 5 – domanda di iscrizione dei cittadini italiani
La domanda di iscrizione è diretta al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale.
Essa è redatta, in bollo, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Collegio e va presentata personalmente dall’interessato presso gli Uffici del Collegio anche ai fini della sottoscrizione delle foto per l’autenticazione.
Ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato di residenza;
f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;
L’autocertificazione avente ad oggetto il certificato generale del casellario giudiziale deve avere ad oggetto anche i patteggiamenti.
Devono essere inoltre acclusi:
g) modulo di comunicazione della PEC;
h) n…. foto, che verranno sottoscritte sul retro dall’interessato al momento del deposito della domanda.
Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.
L’indicazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.
Art. 6 – domanda di iscrizione di cittadini stranieri provenienti da paesi dell’Unione Europea
La domanda di iscrizione è diretta al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale.
Essa è redatta, in bollo, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Collegio, e ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza di provenienza;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) titolo attestante la adeguata conoscenza della lingua italiana rilasciato da un Collegio provinciale IPASVI;
f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale rilasciato dal paese di provenienza e relativo provvedimento di riconoscimento di efficacia nello Stato italiano ai sensi delle disposizioni in vigore, rilasciato da non più di due anni ai sensi dell’art. 50 comma 8bis d.P.R. 394/1999;
L’autocertificazione avente ad oggetto il certificato generale del casellario giudiziale deve avere ad oggetto anche i patteggiamenti.
Devono essere inoltre acclusi:
g) modulo di comunicazione della PEC;
h) n…. foto, che verranno sottoscritte sul retro dall’interessato al momento del deposito della domanda.
Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.
L’indicazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.
Art. 7 – domanda di iscrizione di cittadini stranieri provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea
La domanda di iscrizione è diretta al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza
Essa è redatta, in bollo, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Collegio, e ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza di provenienza;
c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) titolo attestante la adeguata conoscenza della lingua italiana rilasciato da un Collegio provinciale IPASVI;
f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale rilasciato dal paese di provenienza e relativo provvedimento di riconoscimento di efficacia nello Stato italiano ai sensi delle disposizioni in vigore, rilasciato da non più di due anni ai sensi dell’art. 50 comma 8bis d.P.R. 394/1999;
L’autocertificazione avente ad oggetto il certificato generale del casellario giudiziale deve avere ad oggetto anche i patteggiamenti.
Devono essere inoltre acclusi:
g) copia autentica del permesso di soggiorno;
h) modulo di comunicazione della PEC;
i) n…. foto, che verranno sottoscritte sul retro dall’interessato al momento del deposito della domanda.
Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.
Art. 8 – provvedimenti sull’iscrizione e casi di non iscrivibilità
Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.
Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.
La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.
L’audizione del richiedente per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni è condizione di ammissibilità del rigetto della domanda per motivi di condotta.
Entro quindici giorni dalla deliberazione sulla domanda, essa è trasmessa in ogni caso all’interessato e, ove positiva, agli Uffici ed alla Amministrazioni previste dalla legge, ferma restando la validità ed efficacia dell’iscrizione dalla data della deliberazione.
L’iscrizione nell'Albo è eseguita senza indugio ove risulti la prova del pagamento della tassa sulle concessioni governative da parte dell’interessato.
Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che comporterebbero la radiazione dall'Albo medesimo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni per la riabilitazione previste dall'art. 50 d.P.R. 221/50.
In tal caso è onere del richiedente accludere tutta la documentazione ritenuta utile ed è facoltà del Consiglio richiedere atti o documenti ritenuti utili.
Il termine per la deliberazione sull’iscrizione, per i casi di cui al comma precedente, è eccezionalmente prorogato fino a quattro mesi.
Art. 9 - ricorso avverso il rigetto della domanda e la mancata iscrizione
Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie istituita presso il Ministero della Salute.
Il ricorso può essere proposto anche qualora, decorso il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio non abbia ancora deliberato
Art. 10 - trasferimento
Salvo che sia sottoposto a procedimento penale o a procedimento per 1'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione, l’iscritto in un Albo provinciale ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell’Albo della provincia ove ha trasferito la propria residenza o il domicilio professionale.
La domanda dev'essere presentata al Collegio della circoscrizione nella quale l’iscritto ha trasferito la propria residenza o il domicilio professionale.
Per le domande di trasferimento presso questo Collegio è necessario produrre un’autocertificazione attestante:
a) la non sussistenza, di cause preclusive all’iscrizione;
b) l’avvenuta regolare iscrizione con la indicazione della data e del titolo presupposto;
c) la regolarità dei pagamenti dei contributi annuali anche per l’anno in corso, ai sensi degli artt. 4,14 e 21 del d.l.C.P.S. 233/1946.
II Consiglio, preso atto dell’autocertificazione ed effettuate sollecitamente le opportune verifiche presso il Collegio di provenienza, delibererà senza indugio l’iscrizione, applicandosi, ove necessario, le disposizioni dei precedenti articoli.
Della delibera viene data sollecita comunicazione al Collegio di provenienza, ai fini della trasmissione del fascicolo personale e della cancellazione dall’Albo.
Art. 11 - cancellazione
La cancellazione dall’Albo e pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica ovvero delle Autorità competenti previste dalla legge, nei casi:
a) di perdita, per qualunque motivo, del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento della residenza o del domicilio professionale dell’iscritto ad altra circoscrizione;
c) di richiesta dell’interessato per cessazione dell’esercizio della professione;
d) di morosità nel pagamento dei contributi di iscrizione previsti per un periodo non inferiore a due anni;
e) in tutti i casi previsti da norme di legge.
La cancellazione, tranne nel caso di cui alla lettera c), non può essere pronunziata senza la preventiva audizione dell'interessato.
L’iscritto che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo del Collegio provinciale.
12 - Reiscrizione
Il professionista cancellato dall’Albo può essere nuovamente iscritto qualora siano venute meno le cause che hanno determinato la cancellazione.
Si applicano, ove compatibili, le norme regolamentari in materia di iscrizione, salvo l’obbligo per l’interessato di allegare la documentazione a supporto della richiesta e la facoltà del Consiglio di richiedere documentazione ulteriore e di sentire l’interessato.
Indicazioni non facent del Regolamento (altrimenti per ogni modifica pur minima è necessario modificare il Regolamento) ma possono essere oggetto di una Circolare del Collegio, più facilmente modificabile
· Indicazione degli orari di apertura degli Uffici del Collegio
· Non ricevibilità di domande su carta semplice o su moduli diversi da quelli pubblicati sul sito
· Precisazione che il certificato di iscrizione all'albo è autocertificabile e quindi non può essere richiesto dalla Pubblica Amministrazione
· Consegna obbligatoria del tesserino e relative modalità
· Rinvio al sito web del Ministero della salute per modulistica per i cittadini italiani che si trasferiscono a lavorare in paese UE (Conformità e good standing)
· È possibile richiedere copia semplice del titolo