Regolamento sul procedimento disciplinare
del Collegio IPASVI di Palermo
Art. 1
1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio direttivo e, in sede di appello, dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della salute, sono salve le successive impugnazioni stabilite dalla legge.
2. Il procedimento avanti il Consiglio direttivo del Collegio è regolato dalla legge e dalle norme di cui al presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la Federazione Nazionale Collegi IPASVI.
3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio direttivo del Collegio di Palermo gli iscritti all’Albo, ad eccezione dei componenti del Consiglio direttivo medesimo e del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio.
Art. 2
1. Gli iscritti all’Albo, nell’esercizio della professione infermieristica e dell’attività di gestione del Collegio ai sensi dell’art. 3 del DLCPS 233/1946, sono tenuti al rispetto di leggi, dei regolamenti e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale.
2. Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.
Art. 3
1. Il procedimento disciplinare è governato dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la Federazione Nazionale Collegi IPASVI, ed è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità.
2. Esso è promosso:
a. d’ufficio;
b. su richiesta della Procura della Repubblica;
c. su motivata denuncia del cittadino.
Art. 4
1. Quando al Consiglio direttivo giunga notizia o rilevi fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto ovvero pervenga formale richiesta o denuncia ai sensi dell’art. 3, il Presidente, senza indugio, convoca il sanitario, assume tutte le informazioni del caso, verifica tutte le circostanze.
2. La convocazione avviene, entro un congruo termine, con nota formale a firma del Presidente e inviata tramite Raccomandata AR o PEC.
3. La convocazione deve contenere:
a. indicazione della data, ora, luogo e motivazione generica degli addebiti;
b. espresso avvertimento che se il sanitario non si presenta o non giustifichi l’assenza il procedimento avrà luogo comunque.
4. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento.
5. Il sanitario convocato può formalmente richiedere la presenza del proprio legale di fiducia. Comunque il sanitario deve essere presente.
6. All’audizione sarà presente solo il Presidente del Consiglio direttivo e, eventualmente, un soggetto verbalizzante estraneo al Consiglio direttivo.
7. Il relativo verbale dell’audizione deve essere firmato dal sanitario e dal Presidente del Consiglio direttivo.
Art. 5
1. Alla prima riunione utile del Consiglio direttivo viene posto all’ordine del giorno con un punto specifico il procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.
2. Il Presidente riferisce dell’esito dell’indagine e dell’incontro con il sanitario rendendo noto il contenuto del verbale.
Art. 6
1. I componenti il Consiglio direttivo possono essere ricusati per i motivi previsti dall’art. 51 c.p.c. e sono tenuti ad astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione di cui alla medesima disposizione che essi conoscono, anche se non proposto, ovvero quando comunque ricorrano motivi di opportunità.
Art. 7
1. Il Consiglio direttivo può:
a. decidere di archiviare il procedimento, dandone comunicazione all’interessato;
b. decidere l’apertura del procedimento disciplinare dando mandato al Presidente di:
- fissare la data della seduta per il giudizio;
- nominare il Relatore all’interno del Consiglio direttivo;
- provvedere alla relativa notifica all’interessato.
Art. 8
1. Il Presidente provvede a notificare all’interessato con nota a sua firma inviata per Raccomandata A.R. o PEC:
a. la menzione circostanziata degli addebiti;
b. il termine, non inferiore a giorni venti precedenti quello dell’udienza, entro il quale le parti possono prendere visione degli atti relativi al procedimento e quello, non inferiore a giorni dieci precedenti l’udienza, entro il quale possono produrre deduzioni scritte;
c. luogo, data ed ora dell’udienza entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica;
d. l’espressa avvertenza che, ove non si presenti, si procederà in sua assenza e che può farsi assistere da un legale.
Art. 9
1. All’udienza come sopra fissata il Consiglio direttivo, previa relazione del Consigliere relatore:
a. dispone l’assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti;
b. dispone l’acquisizione di prove documentali;
c. dispone, se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici;
d. ascolta l’incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati.
2. L’incolpato deve comparire personalmente.
Art. 10
1. Il Consiglio direttivo all’esito dell’udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l’istruttoria, ascolta le conclusioni dell’incolpato, se presente, e si ritira in camera di consiglio per deliberare.
2. La decisione viene comunicata immediatamente al termine della camera di consiglio.
3. In caso di rinvio ad altra udienza la composizione iniziale del Consiglio direttivo deve restare immutata.
Art. 11
1. Le sedute del Consiglio direttivo non sono pubbliche.
2. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:
a) il giorno, mese ed anno;
b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.
3. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.
Art. 12
1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.
2. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale.
Art. 13
1. Le sanzioni disciplinari sono:
a. l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
b. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
c. la sospensione dall'esercizio della professione per la durata compresa tra uno e sei mesi, salvo quanto è stabilito dall’art. 43 del DPR 221/50;
d. la radiazione dall'Albo.
2. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.
Art. 14
1. La condanna per ogni delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dall'Albo a seguito di procedimento disciplinare.
2. Importano parimenti la radiazione dall'Albo:
a. l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
b. il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale.
3. La radiazione, nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.
Art. 15
1. Oltre i casi previsti dalla legge, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:
a. la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
b. l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;
c. la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d. l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
e. l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).
2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio direttivo.
3. Il Consiglio direttivo può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.
4. Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata. Restano fermi diritti ed obblighi dell’iscritto non connessi con la sospensione, come, non esaustivamente, l’obbligo di versare quote e contributi.
Art. 16
1. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 14, l’iscritto a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.
2. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l’iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.
3. L’accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e ss., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, salvo l’accertamento della rilevanza disciplinare dei fatti accertati.
Art. 17
1. La fissazione dell’udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dal Consiglio direttivo, a cura del Presidente, al Ministero della salute ed alla Procura della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo nel quale è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.
2. Dell’esito del procedimento disciplinare è data altresì comunicazione al datore di lavoro del sanitario.
3. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50.
4. Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni sanitarie.
Art. 18
1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l’iscritto ha avuto comunicazione delle decisione ai sensi dell’art. 12, comma 2.
2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato.
3. Dal giorno successivo comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione.
Art. 19
1. Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la reiscrizione qualora:
a. siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
b. abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
2. Sulla istanza di reiscrizione, e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede il Collegio territorialmente competente con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.
Art. 20
1. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.
2. Il Consiglio direttivo ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata del corrispondente procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.