Regolamento sul procedimento elettorale
del Collegio Provinciale IPASVI di Palermo
Art. 1
1. L’Assemblea degli Iscritti al Collegio viene convocata per la elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di novembre precedente il Consiglio Nazionale per il rinnovo del Comitato centrale.
2. Per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non è ammessa delega.
3. La convocazione si effettua mediante avviso spedito agli aventi diritto, almeno 10 giorni prima per posta prioritaria o per PEC, con esclusione degli iscritti sospesi dall’esercizio della professione.
4. La convocazione viene altresì resa pubblica mediante inserimento, entro il predetto termine di 10 giorni, sul sito Internet del Collegio provinciale e della FNC.
Art. 2
La convocazione deve riportare:
1. l’indicazione del luogo di convocazione, nonché del giorno e dell’ora della prima convocazione;
2. l’indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori uscenti;
3. l’indicazione espressa dei 3 giorni – dei quali uno festivo – stabiliti per le votazioni e, per ogni giorno, l’orario di inizio e di cessazione;
4. la facoltà di indicare anche un numero inferiore di preferenze a quello previsto dalla normativa;
5. l’indicazione che l’Assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un decimo degli aventi diritto;
6. la necessità di verificare la sussistenza di eventuali omonimie e, in caso positivo, di rendere il voto inequivoco, onde evitarne l’annullamento;
7. la segnalazione che la legge vigente non prescrive cause di ineleggibilità o incompatibilità;
8. la necessità di presentarsi munito di documento di identità o tesserino professionale;
9. l’avvertenza che entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni è possibile proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.
Art. 3
1. Per lo svolgimento delle operazioni di voto è necessario predisporre:
a. una sala adeguata per permettere l’agevole svolgimento delle operazioni di voto e di spoglio e la presenza eventuale di elettori in numero congruo;
b. un sufficiente numero di schede e buste per la votazione recanti:
· la dizione ‘Consiglio direttivo’ seguita da:
i. n. 5 righe per i Collegi che abbiano un numero di iscritti fino a 100;
ii. n. 7 righe per i Collegi che abbiano un numero di iscritti fino a 500;
iii. n. 9 righe per i Collegi che abbiano un numero di iscritti fino a 1500;
iv. n. 15 righe per i Collegi che abbiano un numero di iscritti superiore a 1500.
Per l’adeguamento del numero dei Consiglieri non è necessaria apposita delibera del Consiglio direttivo, essendo sufficiente la verifica del numero degli iscritti al momento della convocazione.
· la dizione ‘Collegio dei Revisori dei Conti’ seguita da n. tre righe,
· la dizione ‘Revisore dei Conti Supplente’ seguita da una riga. Sia la scheda che la busta vengono munite del timbro del Collegio Provinciale;
c. l’elenco nominativo degli iscritti, affinché ogni votante apponga la firma al momento dell’espressione del voto
d. un’urna capiente sigillata;
e. un sufficiente numero di matite copiative;
f. un sufficiente numero di cabine o altri mezzi idonei a garantire la segretezza del voto;
g. il libro verbali delle Assemblee elettive;
h. cancelleria varia;
i. la possibilità per i votanti di consultare l’Albo provinciale aggiornato dai Collegi.
Art. 4
1. È eleggibile qualunque iscritto all’Albo, compresi i Consiglieri uscenti.
2. Entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti le elezioni, il Collegio mette a disposizione di qualunque iscritto un apposito spazio sul proprio sito web, affinché vi sia data pubblicità all’eventuale candidatura di singoli iscritti o di liste o gruppi di iscritti. Tali raggruppamenti o liste non sono in alcun modo vincolanti, non essendo previsto il voto di lista, ma possono essere prese in considerazione, a discrezione del Presidente del seggio, per l’interpretazione della scheda votata e la ricostruzione della volontà dell’elettore.
3. È in ogni caso vietato apporre il marchio Ipasvi sulla comunicazione della candidatura o sulle liste o gruppi di iscritti.
Art. 5
1. L'Assemblea elettorale può essere preceduta da un’Assemblea straordinaria, finalizzata esclusivamente a permettere ai candidati di intervenire e presentare la propria candidatura e il proprio programma. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente se il Consiglio direttivo lo ritiene necessario o può essere richiesto a questo scopo da almeno un sesto dei membri del Collegio.
2. Per la validità dell’Assemblea straordinaria si osservano le ordinarie regole costitutive.
3. In tale sede è possibile accertare la disponibilità dei membri del Collegio a far parte del seggio elettorale.
Art. 6
1. L'Assemblea elettorale è presieduta dal Presidente in carica del Collegio ed è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione quando abbiano votato di persona almeno un decimo degli aventi diritto, ovvero gli iscritti all’Albo che, al momento della convocazione dell’Assemblea elettorale e fino all’ultimazione delle operazioni di voto, non siano sospesi e non abbiano proposto ricorso al Comitato Centrale Esercenti Professioni Sanitarie.
2. I due membri più anziani e quello più giovane presenti all'Assemblea elettiva e non appartenenti al Consiglio direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti esercitano le funzioni di scrutatori e segretario.
3. Nel caso in cui all’Assemblea elettiva non sia presente il numero di aventi diritto non appartenenti al Consiglio direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti necessario per costituire il seggio elettorale, il Presidente, considerate le circostanze, può decidere di differire l’apertura delle operazioni di voto fino a due ore. Ove, decorso tale termine, il numero non venga raggiunto, l’Assemblea elettorale si intende non validamente costituita ed è necessario procedere a nuova convocazione dall’inizio.
4. Il Presidente consegna all’elettore, previa identificazione e dopo che il medesimo ha regolarmente firmato il registro delle presenze, le schede necessarie e relative buste necessarie al voto, una matita copiativa e indica altresì la cabina nella quale esprimere il voto.
Art. 7
1. Per ognuno dei tre giorni di votazioni:
a. il Presidente, all’ora stabilita e previa verifica della presenza dei componenti del seggio, dichiara costituito l’ufficio e aperte le operazioni;
b. il Presidente, all'ora stabilita, dichiara chiuse le operazioni di voto e rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno seguente;
c. il Presidente provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengano incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo del Collegio e la firma del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che chieda di sottoscrivere;
d. il Presidente provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi;
e. il Presidente, nei giorni successivi al primo e all'ora stabilita, dichiara ricostituito l'ufficio e, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico, dichiara riaperta la votazione;
f. in caso di assenza o impedimento sopravvenuto di un componente del seggio elettorale, il Presidente ricostituisce il seggio con i criteri di cui all’art. 6, secondo comma. In caso di assenza o impedimento del Presidente questo viene sostituito dal Vice Presidente. La procedura viene riportata sul verbale giornaliero;
g. il Segretario redige giorno per giorno il verbale sul Registro dei Verbali che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il timbro del Collegio.
Art. 8
1. Al terzo giorno, trascorso l’orario per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e verifica il raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni di cui all’art. 6.
2. Se il quorum è stato raggiunto, il Presidente, sentiti i componenti del seggio, decide se continuare con lo scrutinio o rinviare al giorno successivo.
3. In tal caso vengono adottate, per la sicurezza della sala e della documentazione, le precauzioni di cui ai precedenti articoli.
Art. 9
1. Nel caso in cui il quorum richiesto per la prima convocazione non venga raggiunto, il Presidente ne predispone la comunicazione sul sito del Collegio provinciale e provvede a convocare l’Assemblea degli iscritti per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti in seconda convocazione.
2. L’Assemblea elettorale è valida in seconda convocazione quando abbiano votato di persona almeno un decimo degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.
3. È consentita la convocazione contestuale con l’indicazione delle date per la prima e per la seconda convocazione. In questo caso deve però essere esplicitato che sul sito del Collegio provinciale sarà tempestivamente indicato l’eventuale non raggiungimento del quorum in prima convocazione al fine di procedere direttamente alla seconda convocazione.
Art. 10
1. Il Presidente, assistito dagli scrutatori e dal segretario, procede allo scrutinio.
2. Il Presidente ammette nella sala dello spoglio gli elettori che ne facciano richiesta, regolandone, peraltro, la presenza affinché non vi siano impedimenti o intralci alle operazioni di scrutinio.
3. Gli elettori comunque devono mantenere un contegno di correttezza e disciplina e posizionarsi di fronte rispetto al seggio di scrutinio.
Art. 11
1. I due scrutatori, alternativamente, aprono le buste e passano la scheda al Presidente, che ne legge a voce alta il contenuto e la ripone avanti a sé.
2. In caso di dubbi e/o perplessità sulle indicazioni riportate su una scheda ovvero su richiesta esplicita dei presenti, la scheda viene mostrata agli elettori presenti purché tale attività non rallenti o intralci le operazioni di spoglio. Tale procedura è riportata sul verbale.
3. Gli elettori presenti possono prendere visione a campione delle schede ma sempre in modo da non prolungare o intralciare le operazioni di scrutinio. Tale procedura è riportata sul verbale.
4. Se lo scrutinio si svolge in più giorni si applicano le indicazioni precedenti sulla sicurezza della sala, della documentazione e sulla redazione del verbale giornaliero in doppia copia.
5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
6. Sono nulle le schede che riportano segni di riconoscimento. È nullo il voto dato a persona che non risulta iscritta all'albo o quando è indicato un nome di fantasia o comunque quando l’indicazione di voto non è identificabile con certezza ovvero quando rende possibile identificare il soggetto che ha espresso il voto.
Art. 12
1. Ultimato lo scrutinio dei voti il Presidente proclama il risultato ovvero legge ad alta voce gli eletti (i primi X [in funzione del numero] nomi per il Consiglio Direttivo e i primi 3 nomi per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Revisore supplente) e i voti ricevuti. Da tale proclamazione decorrono i 30 giorni per proporre ricorso avverso le procedure elettorali innanzi alla CCEPS.
2. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano in base alla data della delibera di iscrizione all'albo. In caso di ulteriore parità, si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e infine, residualmente, dell'età.
3. Se un iscritto è stato eletto sia nel Consiglio direttivo che nel Collegio dei Revisori dei Conti, contestualmente alla comunicazione dell’elezione a entrambe le cariche, gli viene comunicato la necessità di esercitare la scelta in favore di una sola delle cariche entro e non oltre tre giorni dalla data di conoscenza dell’elezione. Alla carica, per l’effetto, rinunciata, viene chiamato il primo dei non eletti.
4. Le schede nulle e contestate sono conservate dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori in piego suggellato e firmato dai medesimi.
5. Le schede valide sono distrutte.
Art. 13
1. Il Presidente del seggio elettorale notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, alla Federazione Nazionale Collegi IPASVI, al Ministero della salute, Ministero di grazia e giustizia, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Uffici giudiziari, ENPAPI.
2. Il Consiglio Direttivo viene immesso immediatamente nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Gli iscritti eletti nel Consiglio Direttivo devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al componente anziano del Consiglio direttivo entro tre giorni dall’elezione. Il termine è prorogato di ulteriori tre giorni qualora un eletto debba esercitare l’opzione tra la carica di Consigliere nel Consiglio direttivo e quella di Revisore.
4. Entro otto giorni dalla scadenza dell’ultimo dei suddetti termini, il Consiglio direttivo viene convocato dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.
5. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l’avvenuta ricezione.
6. L’ordine del giorno della prima convocazione è limitato alla elezione delle cariche e alla eventuale discussione delle linee programmatiche del triennio di carica. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli eletti; per la validità delle elezioni alle cariche, è necessaria la maggioranza dei presenti.
7. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al componente anziano del Collegio entro tre giorni dall’elezione. Il termine è prorogato di ulteriori tre giorni qualora un eletto debba esercitare l’opzione tra la carica di Consigliere nel Consiglio direttivo e quella di Revisore.
8. Entro otto giorni dalla scadenza dell’ultimo dei suddetti termini, il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal componente più anziano di età per la sola elezione del Presidente. Per la validità di questa prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza di tre componenti effettivi.
Art. 14
1. L’iscritto proclamato eletto può rinunciare alla nomina in seno al Consiglio direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti attraverso una comunicazione formale al componente del Consiglio direttivo o Collegio dei Revisori dei Conti anziano entro tre giorni dall’avvenuta elezione e comunque non oltre la data della convocazione della prima seduta del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. La mancata presenza di un eletto alla prima seduta viene considerata come rinuncia tacita alla carica, qualora il medesimo non invii, prima della seduta ovvero entro e non oltre i due giorni successivi, formale comunicazione e giustificazione dell’impedimento per gravi motivi, compresa idonea documentazione.
2. In caso di rinuncia, subentra il primo dei non eletti.
Art. 15
1. Il componente del Consiglio direttivo si dimette mediante comunicazione formale al Presidente.
2. Il componente del Consiglio direttivo dimissionario non viene sostituito e il Consiglio direttivo continua la propria attività con i limiti descritti all’articolo 22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221.
3. Qualora il componente del Consiglio direttivo dimissionario avesse rivestito una carica, si procede senza ritardo alla nomina della nuova carica.
4. Il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dimissionario viene sostituito dal membro supplente e il Collegio dei Revisori dei Conti continua la propria attività con i limiti descritti all’articolo 22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221.
5. Qualora il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dimissionario sia il Presidente, si procede senza ritardo al rinnovo della carica tra i membri superstiti del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 16
1. Se i componenti del Consiglio direttivo, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad indire elezioni suppletive secondo le norme relative alle elezioni dei precedenti articoli.
2. I componenti del Consiglio direttivo eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.
3. Una volta scaduto il triennio, i membri del Consiglio direttivo continuano a svolgere le proprie funzioni in prorogatio fino al momento delle elezioni.
4. Il Consiglio direttivo, nel periodo in cui è prorogato, può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.
5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo.
Art. 17
1. Il neoeletto Consiglio direttivo, come prima incombenza, elegge, nell’ordine, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto o, all’unanimità, per acclamazione.
3. Entro 15 giorni dall’avvenuta elezione delle cariche del Consiglio direttivo può essere indetto un incontro tra le cariche neo elette e le precedenti cariche al fine di effettuare il passaggio delle consegne ognuna per le singole funzioni.
Art. 18
1. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati ogni avente diritto al voto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie.