Regolamento disciplinante l'attività degli organi

Regolamento disciplinante l’attività degli organi
del Collegio IPASVI di Palermo

TITOLO I
Definizione

Articolo 1
Organi del Collegio IPASVI di Palermo

1. Il Collegio IPASVI di Palermo è un ente pubblico non economico di tipo associativo con autonomia finanziaria, non ricompreso nell’elenco delle Pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato dello Stato ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 196/2009.

2. I suoi organi sono:

- L’Assemblea degli iscritti;

- il Consiglio direttivo;

- il Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO II
Assemblea degli iscritti

Articolo 2
Composizione dell’Assemblea degli iscritti

1. L’Assemblea degli iscritti è composta dagli iscritti al Collegio, non sospesi dall’esercizio della professione.

Articolo 3
Funzioni dell’Assemblea degli iscritti

1. L’Assemblea degli iscritti:

a. ogni tre anni, elegge il Consiglio direttivo;

b. su proposta del Consiglio direttivo, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

c. su proposta del Consiglio direttivo, stabilisce il contributo annuo che ciascun iscritto deve versare

d. su proposta del Consiglio direttivo approva i Regolamenti interni.

2. Nelle elezioni del Consiglio direttivo, ogni iscritto ha a disposizione un voto.

Articolo 4
Adunanze

1. Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti sono ordinarie e straordinarie.

Sono ordinarie le adunanze:

a. del mese di febbraio di ogni anno per l’esame e l’approvazione dei Bilanci del Collegio, secondo le modalità del Regolamento di Contabilità;

b. quella della elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dei Collegi, da tenersi non oltre il mese di novembre

2. Tutte le altre adunanze sono da considerarsi adunanze straordinarie.

Articolo 5
Convocazione delle adunanze. Ordine del giorno

1. La convocazione dell’Assemblea degli iscritti è a cura del Presidente del Collegio, mediante indicazione della data e del luogo dell’adunanza – comunque nel territorio dello Stato italiano – nonché l’ordine del giorno, nell’ambito del quale non è ammessa l’indicazione di punti generici mediante espressioni come ‘varie ed eventuali’ e assimilate. La convocazione per l’adunanza dell’Assemblea degli iscritti è effettuata mediante avviso spedito almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza a mezzo di posta elettronica certificata e, per l’iscritto che ne fosse sfornito, a mezzo di fax o di lettera per posta prioritaria, ferma comunque la pubblicazione dell’avviso sul sito web del Collegio. Per le adunanze straordinarie è ammessa la convocazione di urgenza. In questo caso il termine dell’avviso è ridotto a 5 giorni prima della data fissata, ferma la convocazione con le modalità dell’adunanza ordinaria sopra indicate.

1. Le adunanze straordinarie possono essere convocate dal Consiglio direttivo oppure su richiesta sottoscritta da un numero di iscritti che rappresenti almeno un sesto dei componenti l’Assemblea degli iscritti.

In questo ultimo caso, coloro che richiedono la convocazione sono tenuti a presentare gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e l’Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta, previa adozione da parte del Presidente degli atti prodromici necessari ai sensi del presente Regolamento.

2. Il quorum costitutivo per la validità dell’assemblea in prima convocazione è pari ad almeno 1/4 (un quarto) degli iscritti.

Articolo 6
Presidenza e segreteria delle adunanze

1. Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti sono presiedute dal Presidente del Collegio e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Ove entrambi fossero impossibilitati l’Assemblea sarà presieduta da un Consigliere delegato dal Presidente.

2. Le funzioni di segretario dell’Assemblea degli iscritti sono svolte dal Segretario del Collegio.

Articolo 7
Riservatezza delle adunanze

1. Le adunanze dell’Assemblea degli iscritti non sono pubbliche.

2. Possono prendervi parte i componenti di diritto, i membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Su invito del Presidente del Collegio possono intervenire alle riunioni soggetti non aventi diritto per pareri, relazioni e suggerimenti. Essi possono intrattenersi solo per il tempo necessario al disimpegno del compito loro affidato.

4. I partecipanti che desiderano registrare i lavori della seduta devono darne espressa comunicazione al Presidente del Collegio e ai presenti al fine di tutelare la privacy dei partecipanti.

Articolo 8
Apertura della seduta

1. Il Presidente del Collegio, previa verifica della presenza del quorum costitutivo all’ora fissata, apre i lavori e dirige i lavori dell’adunanza.

2. Egli regola la discussione, mantiene l’ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti. Organizza, dirige e modera la discussione, stabilisce l’ordine delle votazione e ne annunzia il risultato. Ha facoltà di richiamare all’ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e nei casi più gravi di proporne all’Assemblea degli iscritti l’allontanamento dall’aula. Ha facoltà di sospendere o di dichiarare chiusa l’adunanza per gravi motivi.

Articolo 9
Svolgimento dei lavori

1. Per ogni argomento posto all’ordine del giorno il Presidente svolge una breve relazione introduttiva, ove ne ravvisi l’utilità, in base al parere del Consiglio direttivo.

2. Al fine di garantire la serenità e pertinenza all’ordine del giorno della discussione, il Presidente organizza la successione degli interventi e fissa il tempo concesso a ciascuno di essi. L’ordine degli interventi è determinato di norma in base alla priorità delle richieste fatte pervenire alla Segreteria dell’adunanza, con precedenza per le mozioni d’ordine. Gli oratori sono tenuti ad attenersi all’argomento in trattazione; il Presidente ha facoltà di richiamare l’oratore e, in caso di inosservanza di almeno due richiami da parte del medesimo, di togliergli la parola.

3. Il Presidente ha facoltà di richiamare all’ordine anche il partecipante all’adunanza che turba lo svolgimento della medesima; dopo un secondo richiamo, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l’allontanamento dall’aula. Sulla proposta delibera l’Assemblea degli iscritti.

4. Ogni componente dell’Assemblea degli iscritti, da solo o in associazione con altri, ha la facoltà di proporre interrogazioni, mozioni d’ordine e mozioni conclusive.

5. Le interrogazioni hanno lo scopo di ottenere informazioni sull’argomento in discussione. Ad esse risponde il Presidente o, per sua delega, un componente il Consiglio direttivo. Di norma alle interrogazioni viene data immediata risposta nel corso della seduta; il Presidente può tuttavia riservarsi di rispondere in altra seduta quando la natura dell’interrogazione ne comporti di necessità il rinvio.

6. Le mozioni d’ordine vanno svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento. Sulle stesse la discussione, prima della votazione, è limitata a due interventi uno a favore e uno contrario.

7. Le mozioni conclusive devono vertere esclusivamente sull’argomento in discussione. Tra le mozioni conclusive presentate il Presidente sceglie quelle da porre in votazione proponendo se del caso la fusione di esse, dà lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti.

8. Chi intende votare contro l’approvazione del conto consuntivo e/o del bilancio preventivo deve presentare apposita mozione nella quale da sintetica motivazione del proprio dissenso.

9. Chiusa la discussione è data la facoltà di proporre e succintamente illustrare le mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi. Indi il Presidente indica le modalità di voto e apre la votazione.

10. All’esito di ciascuna votazione, o comunque all’esaurimento di ciascun pinto all’ordine del giorno, viene redatto e approvato per alzata di mano il relativo verbale.

Articolo 10
Votazione

1. Iniziata la votazione non è più concessa la parola se non per la dichiarazione di voto, in caso di votazione palese.

2. Ogni componente dell’Assemblea degli iscritti dispone di un voto, con possibilità di avere non più di due deleghe – comunque corredate di fotocopia del documento di identità del delegante - e quindi esprimere al massimo tra voti.

3. Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio segreto, per appello nominale e per alzata di mano salvo che il Consiglio approvi la proposta per acclamazione. È ammesso il voto a scrutinio segreto quando la votazione abbia ad oggetto questioni a carattere personale.

4. La votazione sul conto consuntivo e bilancio preventivo è palese. In tale votazione i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Essi, pertanto, non vengono computati nel quorum deliberativo.

5. Le operazione di scrutinio sono effettuate dal Segretario che viene assistito da due componenti del Consiglio direttivo.

6. Il Presidente proclama il risultato del voto dopo che il Segretario ha proceduto al conteggio dei voti palesi, ha comunicato l’esito del voto per appello nominale o ha proceduto allo scrutinio del voto segreto.

7. Il quorum deliberativo è della maggioranza assoluta (secondo la formula: legittimati se in numero dispari + 1 : 2 ) dei presenti all’adunanza al momento della votazione. Pertanto, le astensioni e, in caso di scrutinio segreto, le schede bianche, quelle illeggibili e quelle comunque non valide, sono computate per determinare il quorum deliberativo. A parità di voto prevale il voto del Presidente del Consiglio direttivo, salvo che la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta.

Articolo 11
Verbali delle sedute

1. Della stesura del verbale delle adunanze è responsabile il Segretario che può valersi di sistemi meccanici.

2. I resoconti stenografici e/o le sbobinature sono distrutti a seguito dell’approvazione del verbale stesso da parte dell’Assemblea degli iscritti e non sono accessibili tranne nei casi di querela di falso presentate nei confronti del verbale in approvazione.

3. Il verbale descrive l’attività dell’Assemblea degli iscritti in modo puntuale, riportando luogo, data e ora della adunanza ed i presenti, indicando le modifiche sopravvenute dei presenti, l’ordine del giorno, le comunicazioni, le deliberazioni prese, e qualsiasi altra atto, fatto o evento ritenuto degno di nota. Non è obbligatoria la verbalizzazione integrale essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di verificare la conformità dell’iter seguito alle norme e, in ogni caso, ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale.

4. Qualora un componente dell’Assemblea degli iscritti desideri far verbalizzare integralmente un proprio pensiero o discorso deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.

5. La lettura ed approvazione del verbale dev’essere fatta in chiusura di ogni adunanza. Eventuali aggiunte ai sensi del punto 4. risulteranno da apposita postilla successivamente allegata.

TITOLO III
Consiglio direttivo

Articolo 12
Definizione e composizione del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l’organo di governo del Collegio.

Esso è eletto ogni tre anni dall’Assemblea degli iscritti con funzioni di Assemblea Elettiva ed è composto da :

i. n. 5 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 100;

ii. n. 7 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 500;

iii. n. 9 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti fino a 1500;

iv. n. 15 membri ove il Collegio abbia un numero di iscritti superiore a 1500.

2. In caso di decadenza o comunque cessazione delle funzioni della maggioranza dei consiglieri, si procede a elezioni suppletive per raggiungere di nuovo, fino alla scadenza naturale, il numero legale di membri del Consiglio Direttivo.

Articodelo 13
Funzioni del Consiglio direttivo

1. Ai sensi dell’art. 15 del Dlcps 233/46 al Consiglio direttivo spetta di:

a. Compilare e tenere l’albo del Collegio e pubblicarlo al principio di ogni anno. Al fine del miglior adempimento di tale funzione, è ammesso l’uso delle tecnologie informatiche e on-line, purché sia garantita la sicurezza nell’accesso e modifica dell’albo.

b. vigilare sul mantenimento e conservazione del decoro e dell’indipendenza della professione infermieristica e del Collegio che la rappresenta nel territorio di competenza;

c. designare i propri rappresentanti presso commissioni, enti o organizzazioni;

d. dare il proprio supporto tecnico e organizzativo alle autorità centrali e periferiche nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti di interesse della professione infermieristica;

e. esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti

f. interporsi se richiesto nelle controversie tra sanitario e sanitario o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale.

Articolo 14
Costituzione del Consiglio direttivo

1. L'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio direttivo prevede unicamente la nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. La mancata presenza di un eletto alla prima seduta viene considerata come rinuncia tacita alla nomina di componente il Consiglio direttivo, qualora il medesimo non invii, prima della seduta ovvero entro e non oltre giorni due successivi, formale comunicazione e giustificazione dell’impedimento per gravi motivi. Si applica l’art. 19.

2. La nomina del Presidente è fatta a scrutinio segreto salvo che essa avvenga, per acclamazione, all’unanimità. Risulta eletto il componente il Consiglio direttivo che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

3. Se nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta nei tre primi scrutini, si procede ad ulteriori votazioni di ballottaggio fra i due consiglieri che, nella terza votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.

4. Dopo la nomina del Presidente, la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede nell'ordine, con distinte votazioni a scrutinio segreto ovvero, all’unanimità, per acclamazione, alla nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Si applicano per tali elezioni le disposizioni stabilite sopra.

Articolo 15
Funzionamento del Consiglio direttivo: il Presidente

1. Il Presidente rappresenta, dirige, presiede il Consiglio direttivo e ne coordina l'attività.

2. Nel caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

3. La presidenza di singole sedute può essere delegata anche verbalmente dal Presidente al Vice Presidente.

4. Nel caso di assenza o di incompatibilità del Presidente e del Vice Presidente, la seduta è presieduta dal componente il Consiglio direttivo più anziano per iscrizione nell'albo presente alla seduta.

Articolo 16
Funzionamento del Consiglio direttivo: il Segretario

1. Il Segretario assiste il Presidente, sovraintende al personale, organizza e dirige gli uffici, ne sorveglia il funzionamento, cura con il supporto del personale degli uffici la verbalizzazione delle sedute del Comitato e ogni formalità connessa alle attività del medesimo. Sono ad esso affidati i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio direttivo, i registri delle relative deliberazioni, il registro degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio direttivo, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio direttivo stesso.

2. Il Segretario cura, inoltre, la tenuta degli archivi e del protocollo della Collegio.

3. Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal componenti il Consiglio direttivo più giovane di età presente alla seduta che non sia il Tesoriere.

Articolo 17
Funzionamento del Consiglio direttivo: il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti e di ogni altra entrata, amministra i fondi esistenti, provvede alle spese e a quant'altro occorra per il funzionamento degli uffici nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

2. Il Tesoriere predispone annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo che debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per la presentazione all’Assemblea degli iscritti.

Articolo 18
Funzionamento del Consiglio direttivo: le sedute

1. La seduta del Consiglio direttivo non è aperta al pubblico, con l’eccezione di persone espressamente invitate dal Presidente o dal Consiglio, di norma per pareri tecnici o per l’assistenza autorizzata al Segretario.

2. Le sedute del Consiglio direttivo sono convocate dal Presidente, coadiuvato dal Segretario, mediante comunicazione inviata via PEC ai membri del Consiglio almeno 2 giorni prima della seduta. Ove all’ordine del giorno siano inseriti procedimenti disciplinari, il termine è di 10 giorni.

3. Le sedute si svolgono, di regola, nella sede del Collegio.

4. In caso d'urgenza, è in facoltà del Presidente di convocare sedute amministrative straordinarie nella sede del Collegio o in altre sedi, previo invio di comunicazione via PEC almeno 24 ore prima.

5. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, forma l'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

6. L'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è sempre accluso - a pena di nullità - alla convocazione del Consiglio, anche in via d’urgenza, e può essere integrato, ove risulti necessario, anche a seduta iniziata, ove la questione sia connessa con una già all’ordine del giorno. Nella redazione di esso non sono ammesse formulazioni generiche, come ‘varie ed eventuali’, ed i singoli punti devono essere specificati il più possibile. Non sono ammesse delibere su punti non compresi all’ordine del giorno, salvo che un componente il Consiglio direttivo, all’inizio della seduta, ne chieda l’inserimento e su tale inserimento convengano, all’unanimità, tutti gli altri. In caso di motivato parere negativo del Presidente l’argomento viene inserito obbligatoriamente all’ordine del giorno della seduta successiva.

7. Il primo punto all’ordine del giorno è sempre costituito dall’approvazione del verbale della seduta precedente, col quale si apre la discussione, seguito dalle comunicazioni del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo.

8. Le comunicazioni non danno luogo a delibera, ma a presa d’atto.

9. Almeno due giorni prima della seduta ordinaria, la documentazione di supporto alle deliberazioni è messa a disposizione dei componenti del Consiglio direttivo presso la sede del Collegio o per via telematica.

10. La bozza del verbale della seduta precedente è inviata ai componenti del Consiglio direttivo almeno due giorni prima della seduta; in questo caso, se non vi sono richieste, in apertura della seduta il verbale può darsi per letto.

11. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

12. Qualora all’ordine del giorno vi siano uno o più procedimenti disciplinari, il Presidente, con la formazione e l’invio dell’ordine del giorno, nomina un relatore per ognuno di essi. Quando il relatore sia impedito, il Presidente designa, anche verbalmente se vi è urgenza, chi deve sostituirlo. Il procedimento disciplinare è disciplinato da apposito Regolamento.

Articolo 19
Adunanza e quorum costitutivo

1. L’adunanza del Consiglio direttivo è valida, in presenza della maggioranza dei Consiglieri. (secondo la formula: legittimati se in numero dispari + 1 : 2 )

2. In mancanza del quorum costitutivo, l’inizio della seduta è differito di un’ora.

3. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga il quorum la seduta è rinviata.

4. L’ordine del giorno della seduta rinviata è discusso per primo nella seduta successiva.

Articolo 20
Quorum deliberativo

1. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Articolo 21
Discussione e comportamento dei Consiglieri

1. Il Presidente apre la discussione esclusivamente su argomenti posti all’ordine del giorno, secondo l’ordine nel quale vi sono indicati. È ammessa, a richiesta sulla quale decide il Presidente, l’inversione di uno o più punti dell’ordine del giorno.

2. Il Presidente regola la discussione. Nella discussione degli argomenti all’ordine del giorno, i componenti del Consiglio direttivo hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure nei limiti della correttezza deontologica, dell’educazione, della prudenza e del rispetto, senza l’uso di offese e degenerazioni verbali. Il componente del Consiglio direttivo deve astenersi dal partecipare e dall’assistere alla discussione e alla votazione di deliberazioni nei quali abbia un interesse diretto suo o di parenti entro il terzo grado.

Articolo 22
Votazione

1. Terminata la discussione, il Presidente apre la votazione. Il voto è palese, ovvero per alzata di mano o per alzata e seduta. Qualora la deliberazione riguardi fatti, stati, qualità personali o informazioni che possano procurare pregiudizio a terzi o al Collegio, la votazione può avvenire per scrutinio segreto. La votazione e le modalità attuative vengono riportate espressamente nel verbale; in particolare, vanno indicati le modalità di voto (palese, segreto), i nominativi dei votanti a favore, contro e astenuti.

2. Terminata la discussione, nessun componente del Consiglio direttivo può prendere la parola se non per la dichiarazione di voto.

Articolo 23
Revoca, modifica e nullità

1. Il Consiglio direttivo può modificare propri provvedimenti, fatti salvi i diritti di terzi; vi è obbligato quando, dopo averla presa, vi ravvisi vizi. Ove possibile, può riesaminarli, modificarli e integrarli. Le deliberazioni che integrano o modificano precedenti provvedimenti devono fare espressa menzione alle parti modificate e integrate delle precedenti deliberazioni.

Articolo 24
Il verbale

1. Il verbale documenta la volontà del Consiglio direttivo. I registri dei verbali e delle deliberazioni vanno conservati ordinatamente presso la sede del Collegio e resi disponibili per eventuali e motivate richieste di accesso.

2. Il verbale è sottoscritto da Presidente e firmato dal Segretario dopo l’approvazione da parte del Consiglio direttivo.

3. Il Presidente è responsabile del contenuto del verbale e delle deliberazioni prese, il Segretario è responsabile della regolarità delle operazioni connesse alla validità della adunanza.

4. Il verbale va trasmesso in visione prima dell’approvazione ai componenti il Consiglio direttivo.

5. Eventuali rettifiche o correzioni al verbale possono essere accolte dal presidente solo se presentate per iscritto prima della approvazione.

Articolo 25
Contenuto del verbale

1. Il verbale deve contenere, a pena di nullità, i seguenti elementi:

a) luogo e data della seduta;

b) denominazione del Collegio;

c) indicazione degli assenti e dei presenti, comprese modifiche sopravvenute dei presenti;

d) ordine del giorno;

e) sintesi della discussione e deliberazioni adottate;

f) orario di inizio e di conclusione;

g) sottoscrizione del Presidente e firma del Segretario.

2. La verbalizzazione integrale della discussione non è obbligatoria, essendo sufficiente che dal verbale risultino elementi che consentano di ritenere la conformità a legge e ad ordinari criteri di corretta formazione della volontà collegiale dell’iter seguito.

3. Qualora un componente del Consiglio direttivo desideri far verbalizzare integralmente un proprio intervento, deve provvedere entro cinque giorni dalla seduta a consegnare al Presidente e al Segretario il file contenente la parte da verbalizzare, anche se la seduta è stata registrata.

Articolo 26
Le delibere

1. Le delibere del Consiglio direttivo sono atti amministrativi collegiali documentate nei rispettivi verbali e devono contenere i seguenti elementi:

a) luogo e data della seduta;

b) denominazione del Collegio;

c) oggetto;

d) indicazione del numero del Verbale corrispondente;

e) indicazione degli assenti e dei presenti;

f) indicazione dell’esito della votazione;

g) preambolo (premesse di fatto e diritto);

h) la motivazione;

i) sottoscrizione del Presidente e del Segretario;

2. La delibera è successivamente messa a repertorio in apposito registro.

Articolo 27
Funzionamento del Consiglio direttivo: gruppi di studio e di lavoro

1. Il Consiglio direttivo può istituire una o più commissioni permanenti di studio e di lavoro, determinandone, di volta in volta, finalità, obiettivi, tempi e risorse. Possono essere chiamati a farne parte anche soggetti non iscritti all’Albo.

TITOLO IV
Collegio dei Revisori

Articolo 28
Definizione e composizione del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e uno supplente, eletti tra gli iscritti contestualmente con l’elezione del Consiglio direttivo. Esso dura in carica per un triennio.

2. I Revisori possono essere rieletti.

3. Per la validità delle sedute del Collegio è necessaria la presenza di almeno tre membri, tra effettivi e supplente.

4. I componenti del Collegio dei Revisori eletti devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al componente anziano entro tre giorni dall’elezione.

5. Entro otto giorni dall’avvenuta elezione, il Collegio dei Revisori viene convocato dal componente del Collegio dei Revisori più anziano di età.

6. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l’avvenuta ricezione.

7. L’ordine del giorno della prima convocazione è limitato alla elezione della carica di Presidente del Collegio dei Revisori.

Regolamento sul procedimento elettorale

Regolamento sul procedimento elettorale
del Collegio Provinciale IPASVI di Palermo

Art. 1

1. L’Assemblea degli Iscritti al Collegio viene convocata per la elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti entro il mese di novembre precedente il Consiglio Nazionale per il rinnovo del Comitato centrale.

2. Per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti non è ammessa delega.

3. La convocazione si effettua mediante avviso spedito agli aventi diritto, almeno 10 giorni prima per posta prioritaria o per PEC, con esclusione degli iscritti sospesi dall’esercizio della professione.

4. La convocazione viene altresì resa pubblica mediante inserimento, entro il predetto termine di 10 giorni, sul sito Internet del Collegio provinciale e della FNC.

Art. 2

La convocazione deve riportare:

1. l’indicazione del luogo di convocazione, nonché del giorno e dell’ora della prima convocazione;

2. l’indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori uscenti;

3. l’indicazione espressa dei 3 giorni – dei quali uno festivo – stabiliti per le votazioni e, per ogni giorno, l’orario di inizio e di cessazione;

4. la facoltà di indicare anche un numero inferiore di preferenze a quello previsto dalla normativa;

5. l’indicazione che l’Assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione quando abbiano votato almeno un decimo degli aventi diritto;

6. la necessità di verificare la sussistenza di eventuali omonimie e, in caso positivo, di rendere il voto inequivoco, onde evitarne l’annullamento;

7. la segnalazione che la legge vigente non prescrive cause di ineleggibilità o incompatibilità;

8. la necessità di presentarsi munito di documento di identità o tesserino professionale;

9. l’avvertenza che entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni è possibile proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.

Art. 3

1. Per lo svolgimento delle operazioni di voto è necessario predisporre:

a. una sala adeguata per permettere l’agevole svolgimento delle operazioni di voto e di spoglio e la presenza eventuale di elettori in numero congruo;

b. un sufficiente numero di schede e buste per la votazione recanti:

· la dizione ‘Consiglio direttivo’ seguita da:

i. n. 5 righe per i Collegi che abbiano un numero di iscritti fino a 100;

ii. n. 7 righe per i Collegi che abbiano un numero di iscritti fino a 500;

iii. n. 9 righe per i Collegi che abbiano un numero di iscritti fino a 1500;

iv. n. 15 righe per i Collegi che abbiano un numero di iscritti superiore a 1500.

Per l’adeguamento del numero dei Consiglieri non è necessaria apposita delibera del Consiglio direttivo, essendo sufficiente la verifica del numero degli iscritti al momento della convocazione.

· la dizione ‘Collegio dei Revisori dei Conti’ seguita da n. tre righe,

· la dizione ‘Revisore dei Conti Supplente’ seguita da una riga. Sia la scheda che la busta vengono munite del timbro del Collegio Provinciale;

c. l’elenco nominativo degli iscritti, affinché ogni votante apponga la firma al momento dell’espressione del voto

d. un’urna capiente sigillata;

e. un sufficiente numero di matite copiative;

f. un sufficiente numero di cabine o altri mezzi idonei a garantire la segretezza del voto;

g. il libro verbali delle Assemblee elettive;

h. cancelleria varia;

i. la possibilità per i votanti di consultare l’Albo provinciale aggiornato dai Collegi.

Art. 4

1. È eleggibile qualunque iscritto all’Albo, compresi i Consiglieri uscenti.

2. Entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti le elezioni, il Collegio mette a disposizione di qualunque iscritto un apposito spazio sul proprio sito web, affinché vi sia data pubblicità all’eventuale candidatura di singoli iscritti o di liste o gruppi di iscritti. Tali raggruppamenti o liste non sono in alcun modo vincolanti, non essendo previsto il voto di lista, ma possono essere prese in considerazione, a discrezione del Presidente del seggio, per l’interpretazione della scheda votata e la ricostruzione della volontà dell’elettore.

3. È in ogni caso vietato apporre il marchio Ipasvi sulla comunicazione della candidatura o sulle liste o gruppi di iscritti.

Art. 5

1. L'Assemblea elettorale può essere preceduta da un’Assemblea straordinaria, finalizzata esclusivamente a permettere ai candidati di intervenire e presentare la propria candidatura e il proprio programma. L’Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente se il Consiglio direttivo lo ritiene necessario o può essere richiesto a questo scopo da almeno un sesto dei membri del Collegio.

2. Per la validità dell’Assemblea straordinaria si osservano le ordinarie regole costitutive.

3. In tale sede è possibile accertare la disponibilità dei membri del Collegio a far parte del seggio elettorale.

Art. 6

1. L'Assemblea elettorale è presieduta dal Presidente in carica del Collegio ed è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli aventi diritto, in seconda convocazione quando abbiano votato di persona almeno un decimo degli aventi diritto, ovvero gli iscritti all’Albo che, al momento della convocazione dell’Assemblea elettorale e fino all’ultimazione delle operazioni di voto, non siano sospesi e non abbiano proposto ricorso al Comitato Centrale Esercenti Professioni Sanitarie.

2. I due membri più anziani e quello più giovane presenti all'Assemblea elettiva e non appartenenti al Consiglio direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti esercitano le funzioni di scrutatori e segretario.

3. Nel caso in cui all’Assemblea elettiva non sia presente il numero di aventi diritto non appartenenti al Consiglio direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti necessario per costituire il seggio elettorale, il Presidente, considerate le circostanze, può decidere di differire l’apertura delle operazioni di voto fino a due ore. Ove, decorso tale termine, il numero non venga raggiunto, l’Assemblea elettorale si intende non validamente costituita ed è necessario procedere a nuova convocazione dall’inizio.

4. Il Presidente consegna all’elettore, previa identificazione e dopo che il medesimo ha regolarmente firmato il registro delle presenze, le schede necessarie e relative buste necessarie al voto, una matita copiativa e indica altresì la cabina nella quale esprimere il voto.

Art. 7

1. Per ognuno dei tre giorni di votazioni:

a. il Presidente, all’ora stabilita e previa verifica della presenza dei componenti del seggio, dichiara costituito l’ufficio e aperte le operazioni;

b. il Presidente, all'ora stabilita, dichiara chiuse le operazioni di voto e rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno seguente;

c. il Presidente provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengano incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo del Collegio e la firma del Presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che chieda di sottoscrivere;

d. il Presidente provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi;

e. il Presidente, nei giorni successivi al primo e all'ora stabilita, dichiara ricostituito l'ufficio e, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico, dichiara riaperta la votazione;

f. in caso di assenza o impedimento sopravvenuto di un componente del seggio elettorale, il Presidente ricostituisce il seggio con i criteri di cui all’art. 6, secondo comma. In caso di assenza o impedimento del Presidente questo viene sostituito dal Vice Presidente. La procedura viene riportata sul verbale giornaliero;

g. il Segretario redige giorno per giorno il verbale sul Registro dei Verbali che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il timbro del Collegio.

Art. 8

1. Al terzo giorno, trascorso l’orario per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e verifica il raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni di cui all’art. 6.

2. Se il quorum è stato raggiunto, il Presidente, sentiti i componenti del seggio, decide se continuare con lo scrutinio o rinviare al giorno successivo.

3. In tal caso vengono adottate, per la sicurezza della sala e della documentazione, le precauzioni di cui ai precedenti articoli.

Art. 9

1. Nel caso in cui il quorum richiesto per la prima convocazione non venga raggiunto, il Presidente ne predispone la comunicazione sul sito del Collegio provinciale e provvede a convocare l’Assemblea degli iscritti per l’elezione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti in seconda convocazione.

2. L’Assemblea elettorale è valida in seconda convocazione quando abbiano votato di persona almeno un decimo degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

3. È consentita la convocazione contestuale con l’indicazione delle date per la prima e per la seconda convocazione. In questo caso deve però essere esplicitato che sul sito del Collegio provinciale sarà tempestivamente indicato l’eventuale non raggiungimento del quorum in prima convocazione al fine di procedere direttamente alla seconda convocazione.

Art. 10

1. Il Presidente, assistito dagli scrutatori e dal segretario, procede allo scrutinio.

2. Il Presidente ammette nella sala dello spoglio gli elettori che ne facciano richiesta, regolandone, peraltro, la presenza affinché non vi siano impedimenti o intralci alle operazioni di scrutinio.

3. Gli elettori comunque devono mantenere un contegno di correttezza e disciplina e posizionarsi di fronte rispetto al seggio di scrutinio.

Art. 11

1. I due scrutatori, alternativamente, aprono le buste e passano la scheda al Presidente, che ne legge a voce alta il contenuto e la ripone avanti a sé.

2. In caso di dubbi e/o perplessità sulle indicazioni riportate su una scheda ovvero su richiesta esplicita dei presenti, la scheda viene mostrata agli elettori presenti purché tale attività non rallenti o intralci le operazioni di spoglio. Tale procedura è riportata sul verbale.

3. Gli elettori presenti possono prendere visione a campione delle schede ma sempre in modo da non prolungare o intralciare le operazioni di scrutinio. Tale procedura è riportata sul verbale.

4. Se lo scrutinio si svolge in più giorni si applicano le indicazioni precedenti sulla sicurezza della sala, della documentazione e sulla redazione del verbale giornaliero in doppia copia.

5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide sopra i reclami o le irregolarità intorno alle operazioni elettorali, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

6. Sono nulle le schede che riportano segni di riconoscimento. È nullo il voto dato a persona che non risulta iscritta all'albo o quando è indicato un nome di fantasia o comunque quando l’indicazione di voto non è identificabile con certezza ovvero quando rende possibile identificare il soggetto che ha espresso il voto.

Art. 12

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il Presidente proclama il risultato ovvero legge ad alta voce gli eletti (i primi X [in funzione del numero] nomi per il Consiglio Direttivo e i primi 3 nomi per il Collegio dei Revisori dei Conti e il Revisore supplente) e i voti ricevuti. Da tale proclamazione decorrono i 30 giorni per proporre ricorso avverso le procedure elettorali innanzi alla CCEPS.

2. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano in base alla data della delibera di iscrizione all'albo. In caso di ulteriore parità, si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e infine, residualmente, dell'età.

3. Se un iscritto è stato eletto sia nel Consiglio direttivo che nel Collegio dei Revisori dei Conti, contestualmente alla comunicazione dell’elezione a entrambe le cariche, gli viene comunicato la necessità di esercitare la scelta in favore di una sola delle cariche entro e non oltre tre giorni dalla data di conoscenza dell’elezione. Alla carica, per l’effetto, rinunciata, viene chiamato il primo dei non eletti.

4. Le schede nulle e contestate sono conservate dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori in piego suggellato e firmato dai medesimi.

5. Le schede valide sono distrutte.

Art. 13

1. Il Presidente del seggio elettorale notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, alla Federazione Nazionale Collegi IPASVI, al Ministero della salute, Ministero di grazia e giustizia, Ministero dell’istruzione, università e ricerca, Uffici giudiziari, ENPAPI.

2. Il Consiglio Direttivo viene immesso immediatamente nell’esercizio delle proprie funzioni.

3. Gli iscritti eletti nel Consiglio Direttivo devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al componente anziano del Consiglio direttivo entro tre giorni dall’elezione. Il termine è prorogato di ulteriori tre giorni qualora un eletto debba esercitare l’opzione tra la carica di Consigliere nel Consiglio direttivo e quella di Revisore.

4. Entro otto giorni dalla scadenza dell’ultimo dei suddetti termini, il Consiglio direttivo viene convocato dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

5. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne l’avvenuta ricezione.

6. L’ordine del giorno della prima convocazione è limitato alla elezione delle cariche e alla eventuale discussione delle linee programmatiche del triennio di carica. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza degli eletti; per la validità delle elezioni alle cariche, è necessaria la maggioranza dei presenti.

7. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono comunicare formalmente l’accettazione della carica al componente anziano del Collegio entro tre giorni dall’elezione. Il termine è prorogato di ulteriori tre giorni qualora un eletto debba esercitare l’opzione tra la carica di Consigliere nel Consiglio direttivo e quella di Revisore.

8. Entro otto giorni dalla scadenza dell’ultimo dei suddetti termini, il Collegio dei Revisori dei Conti viene convocato dal componente più anziano di età per la sola elezione del Presidente. Per la validità di questa prima riunione del Collegio dei Revisori dei Conti è necessaria la presenza di tre componenti effettivi.

Art. 14

1. L’iscritto proclamato eletto può rinunciare alla nomina in seno al Consiglio direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti attraverso una comunicazione formale al componente del Consiglio direttivo o Collegio dei Revisori dei Conti anziano entro tre giorni dall’avvenuta elezione e comunque non oltre la data della convocazione della prima seduta del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. La mancata presenza di un eletto alla prima seduta viene considerata come rinuncia tacita alla carica, qualora il medesimo non invii, prima della seduta ovvero entro e non oltre i due giorni successivi, formale comunicazione e giustificazione dell’impedimento per gravi motivi, compresa idonea documentazione.

2. In caso di rinuncia, subentra il primo dei non eletti.

Art. 15

1. Il componente del Consiglio direttivo si dimette mediante comunicazione formale al Presidente.

2. Il componente del Consiglio direttivo dimissionario non viene sostituito e il Consiglio direttivo continua la propria attività con i limiti descritti all’articolo 22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221.

3. Qualora il componente del Consiglio direttivo dimissionario avesse rivestito una carica, si procede senza ritardo alla nomina della nuova carica.

4. Il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dimissionario viene sostituito dal membro supplente e il Collegio dei Revisori dei Conti continua la propria attività con i limiti descritti all’articolo 22 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221.

5. Qualora il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dimissionario sia il Presidente, si procede senza ritardo al rinnovo della carica tra i membri superstiti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 16

1. Se i componenti del Consiglio direttivo, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad indire elezioni suppletive secondo le norme relative alle elezioni dei precedenti articoli.

2. I componenti del Consiglio direttivo eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto triennio.

3. Una volta scaduto il triennio, i membri del Consiglio direttivo continuano a svolgere le proprie funzioni in prorogatio fino al momento delle elezioni.

4. Il Consiglio direttivo, nel periodo in cui è prorogato, può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo.

Art. 17

1. Il neoeletto Consiglio direttivo, come prima incombenza, elegge, nell’ordine, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

2. La votazione avviene a scrutinio segreto o, all’unanimità, per acclamazione.

3. Entro 15 giorni dall’avvenuta elezione delle cariche del Consiglio direttivo può essere indetto un incontro tra le cariche neo elette e le precedenti cariche al fine di effettuare il passaggio delle consegne ognuna per le singole funzioni.

Art. 18

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati ogni avente diritto al voto può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie.

Regolamento sulla tenuta e gestione albo

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE E TENUTA DELL’ALBO
DEL COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI DI PALERMO

Art. 1 – disposizione generale

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle facoltà e prerogative di legge, è responsabile della compilazione, mantenimento e conservazione dell’Albo provinciale.

Art. 2 - requisiti

I requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sono:

a) la cittadinanza italiana, salvo quanto stabilito per i cittadini stranieri provenienti da paesi UE o non provenienti da paesi UE;

b) il pieno godimento dei diritti civili;

c) il possesso del titolo abilitativo all’esercizio della professione infermiere, infermiere pediatrico e assistente sanitario, rilasciato , secondo le leggi vigenti ovvero resi legali in Italia a seguito delle procedure di legge;

d) la residenza ovvero il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio, salvo quanto stabilito per i cittadini stranieri non provenienti da paesi dell’Unione Europea.

Art. 3 – obbligo di aggiornamento

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo procede alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alla verifica delle variazioni intervenute nel corso dell’anno.

Entro il successivo mese di febbraio copia dell’Albo è rimessa, in formato elettronico a mezzo di PEC, alle Autorità ed Istituzioni indicate dalla legge.

Sul sito del Collegio vengono pubblicati i dati riferiti a nome, cognome, data di nascita, Collegio d’iscrizione e anno, Albo di appartenenza ed eventuali altri titoli professionali.

Il Consiglio direttivo tiene costantemente aggiornato l’Albo nazionale.

Art. 4 – modalità di redazione, dati risultanti dall’Albo e loro rilevanza

L’Albo è formato in ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati:

- nome

- cognome

- data di nascita

- cittadinanza

- domicilio professionale o residenza

- indirizzo mail PEC e, se richiesto, indirizzo mail ordinario

- data di deliberazione dell’iscrizione all’Albo

- titolo per l’iscrizione

- numero progressivo corrispondente al numero d’ordine dell’scrizione all’Albo provinciale

- a richiesta dell’interessato, l’indicazione che l'iscritto ha manifestato la volontà di non ricevere informazioni pubblicitarie e/o commerciali e che ogni violazione od abuso potrà essere perseguito a norma di legge.

L'anzianità dell’iscritto è graduata secondo la data delle deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all’esercizio professionale e, residualmente, dell'età.

Art. 5 – domanda di iscrizione dei cittadini italiani

La domanda di iscrizione è diretta al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale.

Essa è redatta, in bollo, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Collegio e va presentata personalmente dall’interessato presso gli Uffici del Collegio anche ai fini della sottoscrizione delle foto per l’autenticazione.

Ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di residenza;

f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;

L’autocertificazione avente ad oggetto il certificato generale del casellario giudiziale deve avere ad oggetto anche i patteggiamenti.

Devono essere inoltre acclusi:

g) modulo di comunicazione della PEC;

h) n…. foto, che verranno sottoscritte sul retro dall’interessato al momento del deposito della domanda.

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

L’indicazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.

Art. 6 – domanda di iscrizione di cittadini stranieri provenienti da paesi dell’Unione Europea

La domanda di iscrizione è diretta al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza o il domicilio professionale.

Essa è redatta, in bollo, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Collegio, e ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza di provenienza;

c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) titolo attestante la adeguata conoscenza della lingua italiana rilasciato da un Collegio provinciale IPASVI;

f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale rilasciato dal paese di provenienza e relativo provvedimento di riconoscimento di efficacia nello Stato italiano ai sensi delle disposizioni in vigore, rilasciato da non più di due anni ai sensi dell’art. 50 comma 8bis d.P.R. 394/1999;

L’autocertificazione avente ad oggetto il certificato generale del casellario giudiziale deve avere ad oggetto anche i patteggiamenti.

Devono essere inoltre acclusi:

g) modulo di comunicazione della PEC;

h) n…. foto, che verranno sottoscritte sul retro dall’interessato al momento del deposito della domanda.

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

L’indicazione di PEC è obbligatoria, a pena di sospensione della domanda di ammissione.

Art. 7 – domanda di iscrizione di cittadini stranieri provenienti da paesi non facenti parte dell’Unione Europea

La domanda di iscrizione è diretta al Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza

Essa è redatta, in bollo, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web del Collegio, e ad essa va acclusa autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 avente ad oggetto:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza di provenienza;

c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) titolo attestante la adeguata conoscenza della lingua italiana rilasciato da un Collegio provinciale IPASVI;

f) titolo di abilitazione all’esercizio professionale rilasciato dal paese di provenienza e relativo provvedimento di riconoscimento di efficacia nello Stato italiano ai sensi delle disposizioni in vigore, rilasciato da non più di due anni ai sensi dell’art. 50 comma 8bis d.P.R. 394/1999;

L’autocertificazione avente ad oggetto il certificato generale del casellario giudiziale deve avere ad oggetto anche i patteggiamenti.

Devono essere inoltre acclusi:

g) copia autentica del permesso di soggiorno;

h) modulo di comunicazione della PEC;

i) n…. foto, che verranno sottoscritte sul retro dall’interessato al momento del deposito della domanda.

Per tutta la documentazione cartacea, o comunque non oggetto di autocertificazione, si osservano le vigenti leggi in materia di imposte di bollo.

Art. 8 – provvedimenti sull’iscrizione e casi di non iscrivibilità

Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi.

Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo.

La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

L’audizione del richiedente per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni è condizione di ammissibilità del rigetto della domanda per motivi di condotta.

Entro quindici giorni dalla deliberazione sulla domanda, essa è trasmessa in ogni caso all’interessato e, ove positiva, agli Uffici ed alla Amministrazioni previste dalla legge, ferma restando la validità ed efficacia dell’iscrizione dalla data della deliberazione.

L’iscrizione nell'Albo è eseguita senza indugio ove risulti la prova del pagamento della tassa sulle concessioni governative da parte dell’interessato.

Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che comporterebbero la radiazione dall'Albo medesimo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni per la riabilitazione previste dall'art. 50 d.P.R. 221/50.

In tal caso è onere del richiedente accludere tutta la documentazione ritenuta utile ed è facoltà del Consiglio richiedere atti o documenti ritenuti utili.

Il termine per la deliberazione sull’iscrizione, per i casi di cui al comma precedente, è eccezionalmente prorogato fino a quattro mesi.

Art. 9 - ricorso avverso il rigetto della domanda e la mancata iscrizione

Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo l'interessato può proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie istituita presso il Ministero della Salute.

Il ricorso può essere proposto anche qualora, decorso il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda, il Consiglio non abbia ancora deliberato

Art. 10 - trasferimento

Salvo che sia sottoposto a procedimento penale o a procedimento per 1'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione, l’iscritto in un Albo provinciale ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell’Albo della provincia ove ha trasferito la propria residenza o il domicilio professionale.

La domanda dev'essere presentata al Collegio della circoscrizione nella quale l’iscritto ha trasferito la propria residenza o il domicilio professionale.

Per le domande di trasferimento presso questo Collegio è necessario produrre un’autocertificazione attestante:

a) la non sussistenza, di cause preclusive all’iscrizione;

b) l’avvenuta regolare iscrizione con la indicazione della data e del titolo presupposto;

c) la regolarità dei pagamenti dei contributi annuali anche per l’anno in corso, ai sensi degli artt. 4,14 e 21 del d.l.C.P.S. 233/1946.

II Consiglio, preso atto dell’autocertificazione ed effettuate sollecitamente le opportune verifiche presso il Collegio di provenienza, delibererà senza indugio l’iscrizione, applicandosi, ove necessario, le disposizioni dei precedenti articoli.

Della delibera viene data sollecita comunicazione al Collegio di provenienza, ai fini della trasmissione del fascicolo personale e della cancellazione dall’Albo.

Art. 11 - cancellazione

La cancellazione dall’Albo e pronunziata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica ovvero delle Autorità competenti previste dalla legge, nei casi:

a) di perdita, per qualunque motivo, del godimento dei diritti civili;

b) di trasferimento della residenza o del domicilio professionale dell’iscritto ad altra circoscrizione;

c) di richiesta dell’interessato per cessazione dell’esercizio della professione;

d) di morosità nel pagamento dei contributi di iscrizione previsti per un periodo non inferiore a due anni;

e) in tutti i casi previsti da norme di legge.

La cancellazione, tranne nel caso di cui alla lettera c), non può essere pronunziata senza la preventiva audizione dell'interessato.

L’iscritto che eserciti all'estero la libera professione ovvero presti la sua opera alle dipendenze di ospedali, di enti o di privati, può mantenere, a sua richiesta, l'iscrizione all'Albo del Collegio provinciale.

12 - Reiscrizione

Il professionista cancellato dall’Albo può essere nuovamente iscritto qualora siano venute meno le cause che hanno determinato la cancellazione.

Si applicano, ove compatibili, le norme regolamentari in materia di iscrizione, salvo l’obbligo per l’interessato di allegare la documentazione a supporto della richiesta e la facoltà del Consiglio di richiedere documentazione ulteriore e di sentire l’interessato.

Indicazioni non facent del Regolamento (altrimenti per ogni modifica pur minima è necessario modificare il Regolamento) ma possono essere oggetto di una Circolare del Collegio, più facilmente modificabile

· Indicazione degli orari di apertura degli Uffici del Collegio

· Non ricevibilità di domande su carta semplice o su moduli diversi da quelli pubblicati sul sito

· Precisazione che il certificato di iscrizione all'albo è autocertificabile e quindi non può essere richiesto dalla Pubblica Amministrazione

· Consegna obbligatoria del tesserino e relative modalità

· Rinvio al sito web del Ministero della salute per modulistica per i cittadini italiani che si trasferiscono a lavorare in paese UE (Conformità e good standing)

· È possibile richiedere copia semplice del titolo

Regolamento sul procedimento disciplinare

Regolamento sul procedimento disciplinare
del Collegio IPASVI di Palermo

Art. 1

1. Il potere disciplinare è esercitato dal Consiglio direttivo e, in sede di appello, dalla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie presso il Ministero della salute, sono salve le successive impugnazioni stabilite dalla legge.

2. Il procedimento avanti il Consiglio direttivo del Collegio è regolato dalla legge e dalle norme di cui al presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la Federazione Nazionale Collegi IPASVI.

3. Sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio direttivo del Collegio di Palermo gli iscritti all’Albo, ad eccezione dei componenti del Consiglio direttivo medesimo e del Collegio dei Revisori dei Conti del Collegio.

Art. 2

1. Gli iscritti all’Albo, nell’esercizio della professione infermieristica e dell’attività di gestione del Collegio ai sensi dell’art. 3 del DLCPS 233/1946, sono tenuti al rispetto di leggi, dei regolamenti e del codice deontologico, nonché ad agire secondo scienza e coscienza e mantenendo in ogni occasione il decoro professionale.

2. Ogni violazione, abuso, mancanza o scorretta applicazione delle suddette regole è passibile di sanzione disciplinare.

Art. 3

1. Il procedimento disciplinare è governato dalle leggi dello Stato e dal presente Regolamento nonché, a titolo integrativo, da quelle del Regolamento per il procedimento disciplinare avanti la Federazione Nazionale Collegi IPASVI, ed è ispirato ai principi di immediatezza, concentrazione e oralità.

2. Esso è promosso:

a. d’ufficio;

b. su richiesta della Procura della Repubblica;

c. su motivata denuncia del cittadino.

Art. 4

1. Quando al Consiglio direttivo giunga notizia o rilevi fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare nei confronti di un iscritto ovvero pervenga formale richiesta o denuncia ai sensi dell’art. 3, il Presidente, senza indugio, convoca il sanitario, assume tutte le informazioni del caso, verifica tutte le circostanze.

2. La convocazione avviene, entro un congruo termine, con nota formale a firma del Presidente e inviata tramite Raccomandata AR o PEC.

3. La convocazione deve contenere:

a. indicazione della data, ora, luogo e motivazione generica degli addebiti;

b. espresso avvertimento che se il sanitario non si presenta o non giustifichi l’assenza il procedimento avrà luogo comunque.

4. La mancata convocazione è causa di nullità del successivo eventuale procedimento.

5. Il sanitario convocato può formalmente richiedere la presenza del proprio legale di fiducia. Comunque il sanitario deve essere presente.

6. All’audizione sarà presente solo il Presidente del Consiglio direttivo e, eventualmente, un soggetto verbalizzante estraneo al Consiglio direttivo.

7. Il relativo verbale dell’audizione deve essere firmato dal sanitario e dal Presidente del Consiglio direttivo.

Art. 5

1. Alla prima riunione utile del Consiglio direttivo viene posto all’ordine del giorno con un punto specifico il procedimento disciplinare a carico dell’iscritto.

2. Il Presidente riferisce dell’esito dell’indagine e dell’incontro con il sanitario rendendo noto il contenuto del verbale.

Art. 6

1. I componenti il Consiglio direttivo possono essere ricusati per i motivi previsti dall’art. 51 c.p.c. e sono tenuti ad astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione di cui alla medesima disposizione che essi conoscono, anche se non proposto, ovvero quando comunque ricorrano motivi di opportunità.

Art. 7

1. Il Consiglio direttivo può:

a. decidere di archiviare il procedimento, dandone comunicazione all’interessato;

b. decidere l’apertura del procedimento disciplinare dando mandato al Presidente di:

- fissare la data della seduta per il giudizio;

- nominare il Relatore all’interno del Consiglio direttivo;

- provvedere alla relativa notifica all’interessato.

Art. 8

1. Il Presidente provvede a notificare all’interessato con nota a sua firma inviata per Raccomandata A.R. o PEC:

a. la menzione circostanziata degli addebiti;

b. il termine, non inferiore a giorni venti precedenti quello dell’udienza, entro il quale le parti possono prendere visione degli atti relativi al procedimento e quello, non inferiore a giorni dieci precedenti l’udienza, entro il quale possono produrre deduzioni scritte;

c. luogo, data ed ora dell’udienza entro e non oltre 60 giorni dalla data di notifica;

d. l’espressa avvertenza che, ove non si presenti, si procederà in sua assenza e che può farsi assistere da un legale.

Art. 9

1. All’udienza come sopra fissata il Consiglio direttivo, previa relazione del Consigliere relatore:

a. dispone l’assunzione di prove testimoniali, ove ritenute ammissibili e rilevanti;

b. dispone l’acquisizione di prove documentali;

c. dispone, se ritenuto necessario, di avvalersi di consulenti tecnici;

d. ascolta l’incolpato, se presente, sugli addebiti e, solo se lo ritiene necessario, chiede chiarimenti al denunciante sui fatti denunciati.

2. L’incolpato deve comparire personalmente.

Art. 10

1. Il Consiglio direttivo all’esito dell’udienza e ove non sia necessario un rinvio per concludere l’istruttoria, ascolta le conclusioni dell’incolpato, se presente, e si ritira in camera di consiglio per deliberare.

2. La decisione viene comunicata immediatamente al termine della camera di consiglio.

3. In caso di rinvio ad altra udienza la composizione iniziale del Consiglio direttivo deve restare immutata.

Art. 11

1. Le sedute del Consiglio direttivo non sono pubbliche.

2. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

a) il giorno, mese ed anno;

b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;

c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.

3. I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

Art. 12

1. La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

2. La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale.

Art. 13

1. Le sanzioni disciplinari sono:

a. l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;

b. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;

c. la sospensione dall'esercizio della professione per la durata compresa tra uno e sei mesi, salvo quanto è stabilito dall’art. 43 del DPR 221/50;

d. la radiazione dall'Albo.

2. La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

Art. 14

1. La condanna per ogni delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena edittale della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dall'Albo a seguito di procedimento disciplinare.

2. Importano parimenti la radiazione dall'Albo:

a. l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;

b. il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale.

3. La radiazione, nei casi previsti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio direttivo a seguito di regolare procedimento disciplinare.

Art. 15

1. Oltre i casi previsti dalla legge, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a. la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

b. l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ordinata dal giudice;

c. la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

d. l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive prevedute dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);

e. l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive prevedute nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

2. La sospensione è dichiarata dal Consiglio direttivo.

3. Il Consiglio direttivo può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dalla autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni.

4. Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata. Restano fermi diritti ed obblighi dell’iscritto non connessi con la sospensione, come, non esaustivamente, l’obbligo di versare quote e contributi.

Art. 16

1. Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 14, l’iscritto a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.

2. È altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l’iscritto a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.

3. L’accertamento dei fatti avvenuto in sede di giudizio penale, ivi compresa l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e ss., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, salvo l’accertamento della rilevanza disciplinare dei fatti accertati.

Art. 17

1. La fissazione dell’udienza disciplinare nonché il relativo esito, sono comunicati dal Consiglio direttivo, a cura del Presidente, al Ministero della salute ed alla Procura della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo nel quale è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.

2. Dell’esito del procedimento disciplinare è data altresì comunicazione al datore di lavoro del sanitario.

3. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'art. 2 del D.P.R. 221/50.

4. Sono ritenuti definitivi i provvedimenti di sospensione e radiazione quando siano scaduti i termini per proporre ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni sanitarie.

Art. 18

1. Il termine per adire la Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni sanitarie è di 30 giorni dalla data in cui l’iscritto ha avuto comunicazione delle decisione ai sensi dell’art. 12, comma 2.

2. Decorso inutilmente tale termine la decisione passa in giudicato.

3. Dal giorno successivo comincia a decorrere il termine di sospensione e prende effetto la radiazione.

Art. 19

1. Il sanitario radiato dall'Albo può chiedere la reiscrizione qualora:

a. siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione e, se questa è conseguenza di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;

b. abbia tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

2. Sulla istanza di reiscrizione, e dunque sulla verifica delle suddette condizioni, provvede il Collegio territorialmente competente con la osservanza delle disposizioni relative alle iscrizioni.

Art. 20

1. L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

2. Il Consiglio direttivo ha facoltà di sospendere il procedimento disciplinare per tutta la durata del corrispondente procedimento penale, fino al passaggio in giudicato della sentenza.